IL PARCHIMETRO NON ACCETTA LE CARTE? ECCO COME FARE PER ANNULLARE LA MULTA

Nel caso in cui un parchimetro non sia dotato di lettore di carte e bancomat e l'automobilista non abbia con sé denaro a sufficienza in contanti per coprire il costo della sosta la sanzione amministrativa è da ritenere legittima?

In realtà si tratta di un'annosa questione che va avanti da tanto tempo e ha creato un acceso dibattito tra Comuni da un lato e guidatori dall'altro. Diciamo innanzitutto che non è inusuale che una situazione del genere possa verificarsi, qualora l'apparecchio elettronico non consenta di utilizzare una carta per coprire i costi del parcheggio. Il problema diventa più grande nel momento in cui l'automobilista è di fretta e, non avendo nella propria disponibilità contanti, non ha neppure il tempo materiale sufficiente per recarsi a un bancomat, prelevare del denaro, cambiarlo per avere pezzi di piccolo taglio in un bar o in un negozio e infine pagare per la sosta.

A quel punto come conviene comportarsi? Il viaggiatore può a buon diritto non versare la quota dovuta o è bene evitare rischi inutili anche a costo di fare ancora più tardi? La materia è molto controversa, dato che da un lato i Comuni hanno l'obbligo di dotarsi di un sistema di pagamento digitale che accetti carte di credito e bancomat, dall'altro resta il dovere civico di pagare quanto dovuto per la sosta del proprio veicolo.

Sono molto rari, tuttavia, gli esempi di annullamento di multe in casi del genere: l'automobilista, sprovvisto di contanti, deve dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio di aver fatto di tutto per ottemperare all'obbligo di coprire il costo del parcheggio (magari i fatti si sono svolti in giorni festivi, quando bar e negozi sono chiusi). Nelle restanti situazioni il posteggio va pagato senza se e senza ma.

È di esempio una sentenza della Cassazione la n. 8313/2024 depositata il 27 marzo 2024. La vicenda è avvenuta a Cervia (Ravenna), dove la polizia aveva multato un'auto posteggiata sulle strisce blu sprovvista di regolare tagliandino.

L'automobilista aveva deciso di presentare ricorso al provvedimento dinanzi al Giudice di pace di Ravenna: il parchimetro non era dotato di lettore di carte, come prescritto, secondo i legali dell'uomo, dal comma 901 della legge 208 del 28 dicembre 2015 la quale, dal 1 luglio 2016, estendeva l’applicazione delle disposizioni anche a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, inclusa dunque la Pubblica amministrazione.

Il Giudice di pace, non essendosi costituita parte civile l'amministrazione di Cervia, diede ragione al cittadino, annullando l'ingiunzione. Il Comune, tuttavia, ricorse in Appello, e in questo caso i giudici diedero ragione all'Ente locale, ritenendo legittima la sanzione applicata dalla polizia. "All'epoca dei fatti i parchimetri installati sul territorio comunale erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito", spiegarono i giudici, come riferito da Studio3A.net, e l'automobilista non aveva assolutamente “contestato un cattivo funzionamento dell’apparecchiatura".

A questo punto fu il proprietario dell'auto a ricorrere in Cassazione, ma gli Ermellini hanno confermato il secondo grado di giudizio: il richiamo alla mancata disponibilità del pagamento con carta è stato ritenuto "irrilevante", così come la scusa della mancata disponibilità di contanti in quel momento.

Nessuna giustificazione, quindi, il parcheggio va sempre pagato per evitare rischi inutili.

2024-05-07T15:45:14Z dg43tfdfdgfd