IL PM E IL CARATTERE PATOLOGICO DEL POTERE DI ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO. QUELLA TOTALE ASSENZA DI “ACCOUNTABILITY”

Al netto di ogni tentativo di riforma, quello del pm rimane uno smisurato potere discrezionale senza responsabilità, intesa nel senso di accountability. La massima espressione delle opzioni discrezionali dell’organo dell’accusa si rinviene nel più importante atto procedimentale, quello genetico dell’iscrizione della notizia di reato. La discrezionalità rispetto a tale atto viene paradossalmente occultata e giustificata dal principio diametralmente opposto, quello di obbligatorietà dell’azione imposto dalla Costituzione. La risposta a ogni osservazione critica, tanto nei casi di cestinazione quanto in quelli in cui l’iscrizione sia l’effetto di evidenti forzature, è sempre un ragionamento circolare: il pubblico ministero risponde solo a sé stesso perché indipendente e vincolato alla obbligatorietà dell’azione.

Il muro ideologico

Il muro ideologico opposto da siffatto genere di giustificazioni dovrebbe spingere alla rassegnata accettazione degli arcana imperii: cosa sia una notizia di reato, se e quando debba essere iscritta, quando emerga la figura dell’indiziato che completa l’iscrizione sul piano soggettivo, sono tutti aspetti rimessi alla libera e insindacabile discrezionalità interpretativa del procuratore della Repubblica che sottende, all’evidenza, scelte di politica giudiziaria, quando non di politica in senso stretto.Il legislatore sembra incapace di trovare una soluzione normativa che scardini l’autoreferenzialità di un agire imperscrutabile, coperto dal dogma astratto dell’obbligatorietà, in favore di criteri certi e prevedibili. Ci ha provato la riforma Cartabia, ma il risultato, in termini sia teorico-ricostruttivi sia di impatto concreto, è stato assai modesto. Ci hanno provato gli stessi pm con circolari e direttive inserite nei progetti organizzativi, come la ben nota circolare Pignatone, ma queste fonti spurie e protocollari non fanno altro che generare ulteriori incertezze. L’unico criterio certo, ma non prevedibile e tantomeno controllabile, rimane la discrezionalità della prassi.

Il controllo

I nodi da sciogliere sono molteplici, a partire dall’alternativa fra notizie di reato e segnalazioni riguardanti fatti non costituenti reato. Mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (“mod. 21”) ha come esito necessitato l’esercizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione nel registro delle pseudo notizie di reato (“mod. 45”) sfocia nella diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del pm in relazione a fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti. Anche le Sezioni Unite (sent. n. 34 del 2001) hanno ammesso che «il problema del controllo sulla “inazione” del pm esiste ed è rilevante», ma al tempo stesso è inevitabile «la configurabilità del potere di cestinazione delle pseudonotizie da parte del pm» che rimane «l’unico soggetto titolare dell’azione penale e come tale legittimato ad individuare nell’atto la notitia criminis». Senza dimenticare che il pm può ricercare autonomamente le notizie di reato e può ricavarle anche da fonti informali, come le notizie di stampa, ma può anche rimanere del tutto inerte pur a fronte di sollecitazioni esterne, non avendo un preciso obbligo al riguardo.

Non va meglio per l’iscrizione nominativa dell’indagato che rappresenta un obbligo condizionato alla sussistenza di indizi di reato a suo carico (art. 335 comma 1-bis c.p.p.), ossia a un presupposto tutt’altro che tassativo. Secondo la più recente giurisprudenza, gli indizi «devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» (Cass., sez. 1, 36918 del 2024). La differenza fra sospetti e indizi è un’argomentazione sofistica, che ricorda il paradosso del Sorite, di cui si avvantaggia, ancora una volta, la discrezionalità pressoché incontrollabile del pm. Invero, sulla carta, dopo l’ultima riforma, ci sarebbero i controlli giurisdizionali sulle iscrizioni nominative, ma si tratta delle famose finestre trompe-l’oeil dalle quali è di fatto impossibile per il giudice affacciarsi. In definitiva, l’iscrizione o meno della notizia di reato è tutt’altro che un atto dovuto, essendo sempre espressione di una prevalutazione, di una scelta la cui componente discrezionale è pressoché ineliminabile.

Il carattere patologico

E fino a qui abbiamo descritto la fisiologia che contiene in sé la patologia di una discrezionalità senza controlli e senza responsabilità. Ci sarebbe, poi, da analizzare la patologia vera e propria che va dalla disinvolta gestione dei registri, all’assegnazione mirata dei procedimenti, alla scomposizione dei fascicoli, al timing impresso alle indagini e alle scelte di investigazione, tutt’altro che irrilevante per l’esito del processo, per finire con le prove nascoste alla difesa. Il problema politico non è tanto l’aver affidato al pm scelte intrise di discrezionalità, ma è la totale mancanza di accountability, ossia di quella capacità di essere trasparenti e di sottomettersi al controllo dell’opinione pubblica, accrescendo la legittimazione e la fiducia dei cittadini nell’istituzione giudiziaria.

Atto dovuto o voluto?

Trincerarsi dietro all’abusato refrain dell’atto dovuto, come ha fatto di recente il Procuratore di Roma nel giustificare l’iscrizione nel registro degli indagati di tutti i maggiori esponenti del Governo italiano, non è certamente il modo migliore per legittimare la propria azione agli occhi dei cittadini. A dispetto del realismo ingenuo dell’art. 335 bis c.p.p., per cui la mera iscrizione nel registro degli indagati non può determinare effetti pregiudizievoli, la storia della Repubblica è costellata di atti più voluti che dovuti con i quali la magistratura ha segnato il destino di Governi e imprese, oltre ovviamente alla vita delle persone. A fronte di un tale smisurato potere, responsabilità e senso del limite, nel quadro della legalità processuale, sono il minimo che si può pretendere dal pm.

2025-02-10T16:55:46Z