SUL FINE VITA LA MAGGIORANZA PROPONE UN DDL INCOSTITUZIONALE. ECCO PERCHé

Sono cinque i disegni di legge attualmente in esame presso le commissioni congiunte Giustizia e Sanità del Senato. Di questi cinque solo uno arriverà in discussione e potenzialmente diventerà legge. Il problema è quale,  e con quali emendamenti. Nessuno dei cinque, da solo, è attualmente idoneo a regolamentare in maniera organica e non discriminatoria la materia del fine vita nel nostro Paese, ma alcuni sono molto meno idonei di altri, anzi sono addirittura illegittimi, incostituzionali e ingiusti. 

In particolare il disegno di legge n. 1083 della maggioranza, a firma Paroli, Zanettin, Gasparri, e altri sembra scritto negli anni 30, con l’aggravante che prende atto di forme di sostegno vitale che possono protrarre la vita oltre quanto ci si poteva immaginare negli anni 30. Infatti, il disegno di legge, ignorando i diritti acquisiti a partire da Piergiorgio Welby fino agli ultimi casi di applicazione della sentenza Cappato-Antoniani, quindi Federico Carboni, Anna, e Gloria, riscrive l’art. 580 del codice penale reintroducendo la pena della reclusione per chi aiuti a morire qualcuno in condizioni di malattia irreversibile, sofferenze intollerabili e sia tenuto in vita da sostegni vitali. Pena che era stata esclusa dalla Corte costituzionale con la sentenza 242/2019. Forse questi parlamentari ignorano che i principi sanciti dalla Corte costituzionale devono essere rispettati, e non si può, per previsione costituzionale, indietreggiare, o peggio, rinnegare quei principi.  Questo disegno di legge dunque, se approvato, sarebbe incostituzionale. 

Il disegno di legge non si limita a questo ma maneggia anche la legge 219/2017 negando che la nutrizione e l’idratazione artificiale siano trattamenti di sostegno vitale, acquisizione medica e giuridica che risale a diversi anni fa. 

Insomma, un disegno di legge che se diventasse il testo base non solo non avrebbe alcun merito di regolamentazione organica della materia del fine vita, ma violerebbe tutti i diritti oggi già sanciti e applicati nel nostro Paese, che necessitano di essere sistematizzati e migliorati affinché siano accessibili senza discriminazioni. 

Gli altri disegni di legge pur sforzandosi di arrivare ad una disciplina organica, in alcuni casi, come nel caso del Ddl a prima firma Bazoli, perdono di vista l’unico principio cardine che dovrebbe guidare il legislatore nel regolamentare i diritti della persona: la non discriminazione. In particolare il disegno di legge Bazoli introduce ulteriori condizioni di accesso alla morte assistita, non supera il requisito del trattamento di sostegno vitale che nel frattempo è stato ampliato dalla sentenza 135/2024, di cui non si prende atto, e continua a focalizzare l’attenzione sull’atto autonomo escludendo dunque qualsiasi forma di intervento esterno che superi le discriminazioni oggi in atto rispetto a tutte quelle persone che pur in presenza delle condizioni di malattia descritte dalla Corte costituzionale non sono materialmente in grado di autosomministrarsi il farmaco letale. Si tratta di un’ipocrisia legislativa inaccettabile. 

Altri disegni di legge (PARRINI e FINA), (DE CRISTOFARO, CUCCHI, A. FLORIDIA e MAGNI), e (PIRRO, CASTELLONE e FLORIDIA) hanno la buona intenzione di superare le discriminazioni in atto ma necessitano un’attenta rivalutazione rispetto alle condizioni di accesso. Inoltre, e questo è un aspetto per cui la stessa Associazioni Coscioni ha promosso "Liberi Subito" una campagna nazionale su base regionale, nessun disegno di legge si sofferma su una definizione dei tempi e delle procedure, in alcuni casi la questione viene liquidata facendo riferimento a generici “tempestivamente” o “senza ritardo”, in altri casi affidata a linee guida ministeriali che però non avrebbero la stabilità di una legge, fondamentale per disciplinare tali aspetti. 

Abbiamo evidenziato tutto questo in sede di audizione il 17 settembre in Senato, e rispondendo alle domande dei senatori presenti in Commissione abbiamo chiarito che le attuali proposte di legge regionali per introdurre procedure e tempi certi, in assenza di una legge dello Stato, avrebbero il solo merito di superare le disparità di trattamento e di applicazione della sentenza n. 242/2019 e consentire un accesso effettivo al diritto sancito dalla Corte costituzionale. Abbiamo anche evidenziato, in riferimento a un quesito sui pazienti oncologici, che una  buona legge avrebbe proprio il dovere di superare le discriminazioni che oggi purtroppo ancora sono in atto rispetto a determinati pazienti, il cui diritto alla morte volontaria spesso dipende dall’interpretazione fornita dalla propria azienda sanitaria di appartenenza. 

Sono passati esattamente quarant'anni dalla prima proposta di legge in materia di fine vita  a firma Loris Fortuna, e a oggi il Parlamento non è mai stato in grado di discutere una legge: auspichiamo che si arrivi ad un testo ragionevole, rispettoso delle persone e dei loro diritti fondamentali. 

2024-09-18T14:10:52Z dg43tfdfdgfd