SENZA TESTAMENTO VALGONO LE REGOLE FISSATE DAL CODICE CIVILE

Con l’avanzare dell’età sono tentato dall’idea di sistemare i miei averi così che, alla dipartita, i figli non avranno motivo di litigare come spesso accade. Avendo, però, un bel conto in banca e molte proprietà di lusso, mi chiedo se dovrò obbligatoriamente fare testamento.

No, che si abbiano molte sostanze o pochi beni, non esiste obbligo di fare testamento. Tenga presente, però, che il testamento è l’atto con cui un soggetto non solo può decidere in vita come saranno distribuite le sue ricchezze dopo la morte ma può esprimere anche volontà non patrimoniali (disposizioni a favore dell’anima) come il desiderio di riconoscere un figlio, avere sepoltura in un luogo speciale, ricevere funerali privati. Se non ha particolari volontà da lasciare potrà anche non testare e l’asse composto da mobili (soldi, azioni) e immobili (terreni, case) sarà spartito tra i parenti più prossimi, nella sua ipotesi tra moglie e figli, secondo le regole e le quote di legge. Tale successione si chiama appunto legittima. Ovvio che, se vuole lasciare un cespite ad altri, dovrà ricorrere al testamento.

Esistono diverse forme testamentarie. Una è l’olografo ossia scritto di pugno dal testatore, da lui datato, firmato e affidato a un parente, un amico, un professionista, chiamati pubblicarlo dopo la morte. La via dell’olografo è quella più rapida ma, se per età o malattia, la calligrafia ha perso le sue caratteristiche usuali, potrebbe lasciare spazio a impugnazioni finalizzate a contestarne l’autenticità. Meglio optare, allora, per il testamento pubblico, che il notaio riceve in presenza di due testimoni, e formalizza. Poco frequente, poi, è il testamento segreto che ha alcune caratteristiche dell’olografo (è redatto dal testatore) ma può essere scritto con strumenti informatici e viene consegnato al notaio. A differenza del pubblico, il notaio non garantisce nulla sulla sua valida redazione perché si limita a riceverlo e conservarlo. C’è, poi, il testamento internazionale cui ricorrere se la massa ereditaria è all’estero oppure se il testatore ha domicilio o residenza esteri. L’atto vedrà la partecipazione di diplomazia e consolato e dovrà essere accompagnato da un atto che ne sancisca la conformità alle norme internazionali.

Perché un testamento sia valido, vanno osservate alcune regole. Intanto, bisogna avere la capacità di testare cioè di disporre giuridicamente e consapevolmente dei propri diritti. Va da sé che sarà annullabile il testamento redatto in stato di ebrezza, d’intossicazione da stupefacenti, da minorenni o incapaci psichici. Per i testamenti internazionali, inoltre, vanno rispettati i requisiti richiesti dalla legge dello Stato estero coinvolto.

Se fare testamento non è una scelta irreversibile perché si può sempre tornare sui propri passi fino alla morte, va prestata attenzione a redigerlo correttamente per evitare impugnazioni. Lo si potrà contestare, infatti, e chiedere che sia invalidato in tutto o in parte, se nullo per la presenza di gravi vizi (per esempio: olografo non scritto di pugno, atto non firmato o non messo per iscritto, motivo illecito, onere impossibile) o annullabile perché affetto da vizi minori (incapacità d’intendere e di volere del testatore, volontà viziata per errore, dolo o violenza, irregolarità formali). A impugnarlo può essere chiunque chi vi abbia interesse cioè chi, senza quel testamento o quella parte contestata, avrebbe diritti sul patrimonio del defunto ma, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile e non conosce paletti temporali, quella per l’annullamento va avviata entro cinque anni dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione.

Mia moglie è morta in un incidente stradale, senza aver fatto testamento. Oltre a me, lascia i nostri tre figli e sua sorella. Vorrei sapere come verrà divisa la sua eredità non essendoci delle particolari disposizioni da rispettare.

Nel suo caso, si aprirà la successione legittima cioè le quote dell’asse ereditario saranno divise secondo le regole previste dal legislatore. Il Codice civile, in particolare, prevede che ad ereditare siano il coniuge superstite (cui viene equiparata la parte dell’unione civile), i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i parenti fino al sesto grado. Tenga presente, però, che la presenza dei parenti più vicini esclude quelli più lontani quindi nella sua situazione il fatto che ci siano dei figli significa che alla successione non parteciperà sua cognata. Invece, solo qualora non vi fossero eredi, ma ciò non la riguarda, le sostanze sarebbero devolute in favore dello Stato.

Ho intenzione di scrivere da solo il mio testamento. Le chiedo, però, se ci sono delle regole che devo rispettare, quali sono, e dove posso conservarlo una volta che l’avrò predisposto per avere la certezza che dopo la mia scomparsa sarà reso noto agli eredi.

Il testamento cui fa riferimento si chiama testamento olografo. Sì, ci sono delle regole da seguire perché sia valido. Intanto, va scritto di pugno cioè a mano su un normalissimo foglio. Non potrà, insomma, scriverlo con il computer o a macchina e non potrà delegare altri a scriverlo per lei. Non servirà, inoltre, la presenza di testimoni né tanto meno di un notaio. È importante, pena la nullità dell’atto, che la calligrafia sia leggibile, volendo anche in stampatello. Andranno, poi, riportati giorno, mese e anno di compilazione e dovrà essere firmato in ogni pagina. Quanto alla sua conservazione, potrà decidere liberamente di tenerlo in cassaforte o in un cassetto, sempre che avvisi una persona di fiducia così che, alla scomparsa, potrà chiamare i familiari e consegnarlo al notaio. Meno frequente ma comunque ammessa è la possibilità di consegnare il testamento in più originali identici a ciascun beneficiario. La via più garantista, comunque, è di chiuderlo in un plico e affidarlo a un notaio che formerà e firmerà un atto di ricezione.

Sono un vedovo malato da anni. Un lungo e doloroso periodo in cui, visto il disinteresse di mio figlio, sono assistito quotidianamente dalla badante. Siccome questa donna resta con me anche oltre l’orario di lavoro, dedicandomi tempo e fatica, vorrei lasciarle i miei beni. Posso farlo?

Può lasciarle dei beni ma non l’intero patrimonio. Suo figlio, a prescindere dal disinteresse che lei lamenta, è comunque un erede legittimo e ha diritto almeno alla quota di riserva stabilita dal Codice civile. Con testamento, quindi, può senz’altro attribuire alla badante una porzione dei suoi averi ma soltanto nei limiti di una certa percentuale – chiamata quota disponibile – senza incidere sulla quota di riserva che per legge spetta a suo figlio il quale, diversamente, potrà impugnare il testamento per lesione di legittima tramite un’azione nota come azione di riduzione. Suo figlio, insomma, non può essere diseredato.

Mi è stato diagnosticato un principio di Alzheimer ma sono ancora lucido. Vorrei, quindi, fare testamento prima di entrare nel vortice della malattia e perdere razionalità. Temo, tuttavia, che le mie condizioni di salute possano un domani aprire la strada all’annullamento del mio lascito. Vorrei capirne di più.

Deve sapere che il testamento è considerato nullo solo se l’incapacità di intendere e volere del testatore è tale da escludere completamente la capacità di comprendere il senso delle proprie decisioni. In pratica, sarà nullo il testamento redatto da soggetti interdetti, minorenni o risultati – al momento della redazione testamentaria – incapaci di intendere e volere, in via transitoria o permanente. È nettamente diversa l’ipotesi in cui una malattia (tumore, Parkinson o demenza senile, non importa) – renda sì fragili ma non tanto da elidere del tutto la coscienza delle proprie azioni. Insomma, la sola alterazione delle facoltà psicofisiche non basta a mettere a rischio la validità di un testamento. Servirà, infatti, fornire la prova che quella infermità, passeggera o permanente, abbia privato il soggetto della capacità di comprendere il senso dell’atto. Utili, in tali casi, le perizie basate su carteggi medici, cartelle cliniche o testimonianze.

Sono uno straniero residente in Italia e vorrei disporre con testamento delle mie sostanze, soprattutto beni immobili, che si trovano nel mio paese di nascita. Per farlo, le chiedo, devo ricorrere a una particolare tipologia di lascito?

Con la legge 387/1990, di ratifica della Convenzione di Washington del 1973, nell’ordinamento italiano è stato introdotto il testamento internazionale che prevede la consegna al notaio di una scheda testamentaria di cui si redige verbale alla presenza di testimoni. Il fine è di garantire la validità dei lasciti che riguardino, per nazionalità del testatore o luogo di collocazione dei beni da distribuire, dei profili di diritto internazionale privato. Si vogliono, così, risolvere alla radice eventuali questioni sulla capacità di testare e sull’osservanza delle leggi sulle successioni nei casi in cui vi sia un nesso tra il diritto italiano e quello straniero. Essenziale è rispettare alcuni step: redazione della scheda in forma scritta; dichiarazione del testatore, resa alla presenza di due testimoni e del notaio, circa la volontà di attribuire alla scheda un valore testamentario; firma contestuale o riconoscimento di firma già apposta; formazione a cura del notaio dell’attestato che certifichi l’esatto adempimento delle formalità.

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